Lo Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"POLIS LAB”

Articolo I.Denominazione, natura, origine, durata, sede.

È oggi, sabato nove luglio 2011 – ore 10:00, costituita in SPOLTORE, SS. 16 BIS NR. 86, una Associazione denominata: "POLIS LAB" (Laboratorio per la Ricerca, il Dibattito e lo Studio su Politica, Economia e Lavoro), di seguito chiamata anche Associazione. L'Associazione è apartitica ed è frutto dell'incontro tra il mondo economico, politico e dell'imprenditoria, quello delle libere professioni e quello culturale e universitario affinché, attraverso il confronto tra gli associati e il dialogo con istituzioni pubbliche e private, si realizzi una maggiore consapevolezza della responsabilità dei comportamenti sulle tematiche Politiche, Economiche e del Lavoro da parte della collettività. L'Associazione è un ente senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata. La sua sede è a Villa Raspa di Spoltore  in s.s. 16 bis nr. 86, con la possibilità di creare altre sedi operative e "filiazioni" in ogni parte del mondo.

Articolo II.Oggetto Sociale - Scopo, finalità ed ambiti operativi.

L'Associazione ha come scopo primario il bene comune, attraverso l'affermazione, diffusione e realizzazione di valori umani, culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti d'intervento. Inoltre, Essa contribuisce alla sintesi fra posizioni diverse, nella ricerca del bene comune, sviluppando la consapevolezza che la creazione e la distribuzione della ricchezza rappresentino un patrimonio dell’intera società. Nella propria azione si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà ed è aperta alla collaborazione con associazioni, enti, persone fisiche e giuridiche. Si adopera nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale e una società orientata al sostegno dell’occupazione, intesa come espressione massima del valore e della dignità della persona. La gestione dell'Associazione si ispira a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare l'Associazione curerà:

(a)Attività tese alla diffusione della cultura Economica, Politica e del Lavoro,  promuovendo corsi monografici o tematici, seminari, convegni, forum, giornate di studio, conferenze, simposi, incontri e gruppi di ricerca, corsi specifici;

(b)ATTIVITÀ PROPOSITIVA E OPERATIVA, con l’elaborazione di progetti di solidarietà internazionale, raccolte pubbliche occasionali di fondi, in concomitanza di particolari eventi e celebrazioni ed ogni altra iniziativa di solidarietà  nell'ambito delle sue finalità:

  1. diffusione della cultura Politica, Economica e del Lavoro;
  2. istruzione e formazione;
  3. promozione della cultura e dell'arte;
  4. promozione della partecipazione e formazione all’arte della politica attiva;
  5. beneficenza e aiuto umanitario.

Per la migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare Comitati ad hoc stabilendone compiti e poteri.

Articolo III.Associati:

soci fondatori, i quali costituiscono l’associazione; soci ordinari, che successivamente aderiscono all’associazione; soci sostenitori che sostengono finanziariamente l’associazione, senza elettorato attivo e passivo; soci onorari, personalità distintesi nell’ambito Economico, Istituzionale, Sociale e Culturale, senza elettorato attivo e passivo. Per entrare a far parte dell'Associazione gli interessati devono rivolgere richiesta scritta al Consiglio direttivo e devono altresì: condividere compiutamente lo scopo associativo e accettare incondizionatamente le clausole del presente statuto. Il socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dagli altri Organi Statutari, nell'ambito dei loro poteri, o comunque danneggi con il suo comportamento il buon nome dell'Associazione, può essere espulso dalla stessa. Altrettanto dicasi per l'associato che resti in arretrato col pagamento delle quote scadute e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni novanta dalla ricezione di formale invito di pagamento. Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate e stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono eventualmente solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo IV.Fondo comune

Per l'attuazione delle proprie finalità, l'Associazione amministra il proprio fondo comune costituito da:

a)quote di iscrizione e quote associative;

b)contributi ed elargizioni di Enti Pubblici e privati;
c)donazioni, liberalità e lasciti.

L'amministrazione dei beni dell'Associazione è devoluta al Presidente e al Tesoriere. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Articolo V.Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)l'Assemblea;

b)il Consiglio direttivo;
c)il Presidente;
d)i Vice Presidenti;
e)il Tesoriere;
f)il collegio dei Revisori;
g)i Probiviri.

Articolo VI.Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio direttivo con avviso pubblicato nella sede associativa almeno dieci giorni prima e con lettera, fax, posta elettronica o raccomandata a mano, da inviarsi a ciascun associato almeno cinque giorni prima dall'Assemblea, salvo casi di urgenza che potranno prevedere un preavviso di quarantotto ore. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto interno è convocata entro i sei mesi successivi alla fine di ogni anno solare. La convocazione dell'Assemblea inoltre può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa dei due terzi del Consiglio direttivo.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria o straordinaria tutti gli associati, purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno solare in corso. Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni associato ha diritto ad un voto; è data facoltà di farsi rappresentare per delega scritta da altro associato; ciascun associato non potrà rappresentare più di tre associati.
Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente o rappresentato il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, salvo per le deliberazioni di modifica dello statuto o scioglimento dell’Associazione,  le quali vengono assunte con la presenza in Assemblea di almeno il cinquanta per cento dei Soci / Rappresentanti e con quorum deliberativo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria delibera su: il rendiconto economico e finanziario interno, preventivo e consuntivo; l’elezione del Consiglio Direttivo; l’elezione del collegio dei Revisori; l’elezione dei probiviri; modifiche Statutarie; scioglimento dell’Associazione; tutte le proposte avanzate dal Consiglio direttivo indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea; la predisposizione e modifica dell'eventuale regolamento interno; Ogni altra delibera che non sia di espressa competenza degli altri organi dell’Associazione

Articolo VII. Consiglio direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto, ogni socio può esprimere al massimo cinque preferenze. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile e deve essere composto per almeno il 50% dai soci fondatori.
Il Consiglio direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
In particolare, a titolo esemplificativo:
1.nomina tra i suoi membri il Presidente e da uno a due vicepresidenti;
2.convoca l'Assemblea per le necessarie deliberazioni;
3.delibera sull'ammissione degli associati ed ha la facoltà di pronunciare l'espulsione di qualsiasi associato, salvo ricorso ai probiviri da parte del Socio da esercitarsi entro quindici giorni dalla Delibera. La decisione di questi ultimi, assunta a maggioranza, è insindacabile e inappellabile;
4.delibera su ogni argomento inerente l’attuazione dell’oggetto sociale, di cui all’articolo 2 del presente Statuto
5.regola e organizza le attività sociali e determina l'importo delle quote di iscrizione e di quelle associative;
6.provvede alla gestione e all'amministrazione del fondo comune con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
7.ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
8.provvede alla nomina o riconferma del tesoriere
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.
Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

Articolo VIII.Il Presidente

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo. Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni. Il presidente inoltre delega un vicepresidente vicario a sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile al massimo per un secondo mandato. Il Presidente inoltre:
1.convoca e presiede l'Assemblea degli Associati;
2.convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3.è responsabile dei rapporti con le organizzazioni regionali e nazionali;
4.ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
5.è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna;
6.cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea

Articolo IX.Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente. Il Tesoriere redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo; tiene la cassa dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente;
tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti, illustra all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
I libri degli associati, dei verbali delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del Consiglio Direttivo,  regolarmente tenuti, devono essere in ogni momento consultabili dagli associati, previa espressa richiesta.
Nessun compenso è dovuto al Tesoriere, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del suo ufficio previa autorizzazione di spesa del Presidente.

Articolo X.Il Collegio dei Revisori

L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.
Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Articolo XI.I Probiviri 

L’Assemblea elegge a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito della lista. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Pescara che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. XIII, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo XII.Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario è eletto dall’Assemblea, tra persone anche esterne all’Associazione che si siano distinte negli anni  nel rappresentare la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi valoriali dell’associazione. Il Presidente Onorario è invitato permanente all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

Articolo XIII.Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
1.sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
2.censura comunicata per iscritto e motivata;
3.sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
4.sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
5.espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo delle sanzioni comminate.
Non è ammesso ricorso alcuno alla decisione dei Probiviri.

Articolo XIV.Esercizio economico finanziario.

L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno finanziario il Consiglio direttivo procede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario interno, preventivo e consuntivo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo XV.Logo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo  potrà  attuare tutte quelle azioni e procedure utili e necessarie per la  migliore utilizzazione e tutela del logo e più in generale dell’immagine e comunicazione coordinata dell’Associazione.

Articolo XVI.Articolo Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea generale con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.
L'eventuale residuo del patrimonio sociale sarà in ogni caso devoluto totalmente a fini di pubblica utilità.